Regolamento sulle spese di riscaldamento

Obbligo dei contatori via radio 2027: cosa va fatto entro il 31 dicembre 2026

9 settembre 2026Redazione MEVIOTempo di lettura 7 minuti

L’essenziale in breve

  • Dal 1° gennaio 2027 tutti i ripartitori dei costi di riscaldamento, i contatori di calore e i contatori dell’acqua calda negli edifici tedeschi devono essere a lettura remota.
  • Il termine di adeguamento per gli apparecchi esistenti scade il 31 dicembre 2026 (§ 5 Abs. 3 del Regolamento sulle spese di riscaldamento – Heizkostenverordnung, HeizkostenV).
  • L’obbligo spetta al proprietario dell’edificio, quindi nel condominio (Wohnungseigentümergemeinschaft, WEG) alla comunità dei condomini.
  • Non si rischia una sanzione pecuniaria, ma sì un diritto di riduzione degli utenti e una responsabilità dell’amministratore di condominio.
  • Chi effettua l’adeguamento tramite il fornitore attuale spesso si vincola per altri dieci anni. La scelta del fornitore va fatta prima dell’adeguamento.

La riforma del Regolamento sulle spese di riscaldamento entrata in vigore il 1° dicembre 2021 ha cambiato la rilevazione dei consumi in Germania. Per la maggior parte degli edifici l’effetto si vede solo ora: al passaggio d’anno 2026/2027 scade il periodo transitorio per gli apparecchi esistenti. Chi fino ad allora non ha agito, da gennaio 2027 rileverà i propri consumi con apparecchi non più conformi al regolamento.

Questo articolo inquadra i termini, indica le conseguenze effettive del mancato rispetto del termine e mostra quali decisioni un condominio deve prendere adesso.

Cosa richiede il Regolamento sulle spese di riscaldamento dal 1° gennaio 2027

Il nucleo si trova nel § 5 del Regolamento sulle spese di riscaldamento. I dispositivi di rilevazione dei consumi devono essere a lettura remota. A lettura remota significa che i valori possono essere letti senza accedere al singolo appartamento: il classico appuntamento per la lettura non è più necessario.

Il regolamento prevede tre date chiave che vengono spesso confuse:

Data chiaveCosa vale
1° dicembre 2021I dispositivi di nuova installazione possono essere solo a lettura remota.
1° dicembre 2022I dispositivi di nuova installazione devono inoltre essere interoperabili e collegabili a uno smart meter gateway.
31 dicembre 2026Gli apparecchi esistenti non a lettura remota devono essere stati adeguati o sostituiti.

Dall’ultima data chiave deriva il tanto citato “obbligo dei contatori via radio 2027”: dal 1° gennaio 2027 non esiste più alcun periodo transitorio. Sono interessati i ripartitori dei costi di riscaldamento, i contatori di calore e i contatori dell’acqua calda. I contatori dell’acqua fredda non rientrano nel Regolamento sulle spese di riscaldamento; per essi valgono la normativa metrologica e sulla taratura (Mess- und Eichrecht) e, se installati, la legge sulla gestione dei punti di misura (Messstellenbetriebsgesetz).

La vera leva è l’interoperabilità

La sola lettura remota dice poco. Ciò che conta è che gli apparecchi forniscano i propri dati in un formato leggibile non soltanto dal proprio produttore. È esattamente questo il significato del requisito di interoperabilità e di collegabilità a uno smart meter gateway.

Nella pratica è proprio il punto su cui i condomini si arenano da anni: sono stati installati apparecchi via radio, ma i dati restano esclusivamente presso il servizio di contabilizzazione che li ha installati. Un cambio di fornitore fallisce allora non per la tecnica, ma per il rifiuto di consegnare i dati. Il regolamento affronta espressamente questo aspetto: vuole sistemi aperti, non semplicemente la trasmissione via radio.

Chi commissiona un adeguamento dovrebbe quindi farsi garantire per iscritto l’interoperabilità, compreso l’impegno a consegnare i dati di consumo in un formato aperto alla scadenza del contratto.

Chi è obbligato

Destinatario dell’obbligo è il proprietario dell’edificio. Per i condomini ciò significa: la comunità dei condomini è titolare dell’obbligo e adotta la delibera necessaria. L’amministratore di condominio prepara, raccoglie i preventivi e attua, ma non decide da solo.

I locatori di singoli appartamenti in un condominio sono interessati indirettamente: rendicontano ai propri inquilini sulla base dei valori che il condominio fa rilevare.

I costi correnti sono ripartibili. Il § 7 Abs. 2 HeizkostenV e il § 2 del Regolamento sulle spese di gestione (Betriebskostenverordnung, BetrKV) citano espressamente i costi di rilevazione dei consumi, di lettura e di rendicontazione, compreso il noleggio dei dispositivi. L’acquisto degli apparecchi, invece, non è una voce delle spese di gestione: va finanziato con il fondo di manutenzione o con un contributo straordinario.

Cosa succede se il termine scade

Su questo punto il mercato crea molta pressione che non ha fondamento oggettivo. Quattro punti per inquadrare la questione:

Il Regolamento sulle spese di riscaldamento non prevede sanzioni pecuniarie. Chi al 1° gennaio 2027 non ha ancora effettuato l’adeguamento non riceve alcun provvedimento né gli viene fissato un termine.

Il 15 per cento qui non si applica. Il noto diritto di riduzione del 15 per cento previsto dal § 12 Abs. 1 HeizkostenV riguarda la rendicontazione non basata sui consumi. Con apparecchi non a lettura remota si può continuare a rendicontare in base ai consumi: questo diritto di riduzione più elevato, quindi, non nasce dalla sola mancanza della lettura remota.

Efficace è la riduzione del tre per cento. Se, in violazione del § 5 Abs. 2 o 3 HeizkostenV, manca la dotazione a lettura remota, gli utenti possono ridurre la propria quota delle spese di riscaldamento del tre per cento (§ 12 Abs. 1 Satz 2 HeizkostenV). La stessa riduzione è possibile se, dopo l’adeguamento, viene meno l’informazione mensile sui consumi prevista dal § 6a HeizkostenV. Calcolata su più anni e su tutte le unità, la somma cresce.

Di maggiore rilevanza pratica è il quarto punto: un amministratore di condominio che non informa il condominio del termine in modo tempestivo e dimostrabile rischia una propria responsabilità. L’avviso va inserito nella convocazione dell’assemblea condominiale e nel verbale, indipendentemente da come il condominio decida in seguito.

Esistono eccezioni?

Il regolamento ammette eccezioni, ma solo nel singolo caso in cui un adeguamento sia tecnicamente impossibile o economicamente non ragionevole. Questa eccezione va interpretata in modo restrittivo. Vale ad esempio dove un collegamento via radio non è realizzabile per motivi costruttivi, ma non dove il condominio vuole semplicemente evitare l’investimento.

Chi vi fa ricorso dovrebbe documentare i motivi per l’edificio concreto. Una delibera di “rinunciare all’adeguamento” non costituisce un valido presupposto per l’eccezione.

La trappola: l’adeguamento prolunga il vincolo

L’aspetto economicamente più rilevante del termine viene raramente affrontato apertamente. Se l’adeguamento viene commissionato all’attuale servizio di contabilizzazione, per i nuovi apparecchi inizia di norma un contratto di noleggio a sé, con durate abituali di dieci anni. Il condominio adempie così a un obbligo del 2026 e nel farlo si vincola fino a metà degli anni 2030.

A peggiorare le cose, presso molti fornitori il contratto degli apparecchi e quello di rendicontazione sono collegati. Chi noleggia gli apparecchi acquista la rendicontazione dalla stessa azienda e, di fatto, non può più negoziarne il prezzo.

Per questo la scelta del fornitore va fatta prima dell’adeguamento, non dopo. Un condominio che poco prima della scadenza fa eseguire l’adeguamento dal fornitore attuale e poi si accorge di voler cambiare servizio di contabilizzazione ha rinunciato al proprio margine di manovra per un decennio.

Cosa dovrebbero fare ora i condomini

Il calendario è più stretto di quanto sembri. Tra delibera assembleare, termini di disdetta e appuntamenti di montaggio passano facilmente dodici mesi.

  1. Fare il punto. Quali apparecchi sono installati, sono a lettura remota, sono interoperabili? Il servizio di contabilizzazione deve fornire queste informazioni.
  2. Verificare i contratti. Durata, termine di disdetta e se il contratto degli apparecchi e quello di rendicontazione sono collegati. Sono diffusi termini di disdetta di dodici mesi prima della scadenza.
  3. Raccogliere preventivi. È opportuno avere almeno due preventivi, suddivisi separatamente in apparecchi, lettura, rendicontazione e informazione sui consumi. Solo voci separate sono confrontabili.
  4. Deliberare. La delibera dovrebbe indicare un importo massimo per unità e conferire all’amministratore il mandato di stipulare il contratto entro tale limite. Una delibera generica senza valori massimi è indeterminata e quindi impugnabile.

Chi non ha ancora effettuato la conversione non dovrebbe aspettare la prossima assemblea ordinaria: l’amministratore può convocare un’assemblea straordinaria o avviare una delibera per iscritto (Umlaufbeschluss), che tutti i proprietari devono approvare in forma testuale (§ 23 Abs. 3 WEG). Se il termine non viene rispettato, l’adeguamento resta obbligatorio e gli utenti possono ridurre la propria quota dei costi del 3 per cento (§ 12 Abs. 1 HeizkostenV).

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Domande frequenti

Obbligo dei contatori via radio 2027 — risposte brevi

Da quando vale l’obbligo dei contatori via radio?

I dispositivi di nuova installazione devono essere a lettura remota già dal 1° dicembre 2021. Per gli apparecchi esistenti il termine di adeguamento scade il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, quindi, tutti i ripartitori dei costi di riscaldamento, i contatori di calore e i contatori dell’acqua calda devono essere a lettura remota.

Chi deve adeguare i contatori, i proprietari o gli inquilini?

L’obbligo spetta al proprietario dell’edificio, quindi nel condominio (WEG) alla comunità dei condomini. I costi correnti per noleggio, lettura e rendicontazione sono ripartibili ai sensi del § 7 Abs. 2 HeizkostenV e del § 2 BetrKV. L’acquisto degli apparecchi, invece, non è una voce delle spese di gestione.

Cosa succede se il termine del 31/12/2026 scade?

Il Regolamento sulle spese di riscaldamento non contiene alcuna norma sanzionatoria. Nella pratica il termine agisce attraverso due altre leve: se, in violazione del § 5 Abs. 2 o 3 HeizkostenV, manca la dotazione a lettura remota, gli utenti possono ridurre la propria quota delle spese di riscaldamento del tre per cento (§ 12 Abs. 1 Satz 2 HeizkostenV). Inoltre l’amministratore di condominio può diventare responsabile se non informa tempestivamente il condominio dell’obbligo.

Esistono eccezioni all’obbligo di adeguamento?

Solo nel singolo caso in cui l’adeguamento sia tecnicamente impossibile o economicamente non ragionevole. Ciò va interpretato in modo restrittivo e deve essere motivato e documentato per l’edificio concreto. Una rinuncia generica da parte del condominio non è sufficiente.

L’adeguamento prolunga il contratto con l’attuale servizio di contabilizzazione?

Spesso sì. Se l’adeguamento viene effettuato tramite il fornitore attuale, per i nuovi apparecchi inizia di solito un contratto di noleggio a sé con una durata fino a dieci anni. Il condominio dovrebbe quindi verificare se vuole cambiare fornitore prima dell’adeguamento, non dopo.

Anche i contatori dell’acqua fredda devono essere via radio?

Non in base al Regolamento sulle spese di riscaldamento, che riguarda i ripartitori dei costi di riscaldamento, i contatori di calore e i contatori dell’acqua calda. Per i contatori dell’acqua fredda valgono la normativa metrologica e sulla taratura e le relative scadenze di taratura. Nella pratica, in occasione di un adeguamento vengono spesso convertiti anch’essi, perché l’intervento di montaggio conviene farlo una volta sola.